Novità fiscali 2017

 

 NOVITA’ FISCALI 2017

LA MANOVRA CORRETTIVA E LE ALTRE NOVITA’ FISCALI contabili e di lavoro per il 2017

 

 

Premessa

 

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 20/L alla Gazzetta Ufficiale del 24.4.2017, n. 95 è entrato in vigore dal 24.4.2017, il Decreto Legge n. 50/2017 contenente la cosiddetta “Manovra correttiva” che dovrà essere convertita in legge, con possibili variazioni e integrazioni.

Precedentemente come ogni anno era stata approvata la “Manovra finanziaria per l’anno 2017” con legge 232 del 11.12.2016, anticipata dal “Collegato alla finanziaria” introdotto con legge 225 del 01.12.2016.

Inoltre con Decreto Legge 25 del 17.03.2017, già convertito nella legge 49/2017, sono state emanate novità in materia di lavoro – tra cui abolizione voucher – e responsabilità negli appalti.

 

Nella presente circolare si riassumono sinteticamente le principali novità in materia fiscale, contabile e di lavoro, soprattutto per gli aspetti riguardanti imprese e lavoro autonomo, introdotte dalle sopra citate normative.

Vi raccomandiamo un’attenta lettura alle diverse tematiche esposte restando come sempre a Vs. disposizione per l’approfondimento di ogni argomento trattato.

 

 

Nuove modalità di conteggio e regolamento degli interessi sui rapporti bancari

Estranea alle normative fiscali ma meritevole di grande attenzione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi sono le nuove disposizioni adottate da tutto il sistema bancario in seguito all’entrata in vigore dal 01.10.2016 della nuova disciplina di legge in materia di anatocismo (art. 120 Testo Unico Bancario e DM 343/2016).

In estrema sintesi dal corrente anno 2017 (per la precisione dall’ultimo trimestre 2016) gli Istituti Bancari addebiteranno gli interessi passivi maturati sui rapporti di conto corrente con un unico conteggio annuale anziché come da sempre ogni trimestre; tutti gli interessi passivi maturati verranno richiesti in pagamento il 1° di marzo successivo all’anno in cui sono maturati.

Ad esempio gli interessi passivi del 2017 verranno richiesti e addebitati il 1° Marzo 2018.

Vi invitiamo a porre la massima attenzione a tale nuova modalità per programmare adeguatamente l’impegno finanziario da affrontare per il prossimo 1.3.2018.

LA MANOVRA CORRETTIVA

DECRETO LEGGE 95/2017

Le novità fiscali contenute nel Decreto Legge in esame, entrato in vigore dal 24.04.2017, possono essere così sintetizzate.

 

ESTENSIONE SPLIT PAYMENT

A decorrere dall’1.7.2017 lo split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 è esteso anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009.

I “destinatari” del meccanismo in esame sono quindi ora così individuati:

  • Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT;
  • Autorità indipendenti;
  • Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica.

Dalla predetta data lo split payment è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti delle società:

  • controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
  • controllate direttamente o indirettamente dalle predette società;
  • quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana;
  • Prestazioni soggette a ritenuta alla fonte ex DPR 600/73, (esercenti arti e professioni, agenzia/intermediazione, cessioni di brevetti, ecc.).
Lo split payment è applicabile fino al termine della deroga rilasciata dal Consiglio UE ex art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. Si rammenta che con la Decisione 14.7.2015, n. 2015/1401 il Consiglio UE ha autorizzato lo split payment fino al 31.12.2017.

 

DETRAZIONE DELL’IVA E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

A decorrere dal 24 aprile 2017 è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto) il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito; pertanto la detrazione dell’Iva sugli acquisti può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione (es: fattura d’acquisto del 2017: il termine per detrarre la relativa Iva scade al 30/04/2018).

 

Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di annotazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura / bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno (es: fattura d’acquisto del 2017: il termine per la registrazione coincide sempre con quello per poter detrarre la relativa Iva, cioè entro il 30/04/2018).

VISTO DI CONFORMITà COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione per il quale è necessario il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000.

È soppresso il limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.

Di conseguenza l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

 

REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI

I redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall’1.6.2017, sono assoggettati a cedolare secca con l’aliquota del 21% in caso di opzione.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.

Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali online:

    • mettono in contatto le persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti conclusi per il loro tramite.
    • L’omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è sanzionata da € 250 a € 2.000. La sanzione è ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta;
  • incassano i canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti operano una ritenuta alla fonte del 21%. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata si considera a titolo di acconto.

 

È previsto infine che l’Agenzia delle Entrate potrà stipulare delle convezioni con i soggetti che in Italia utilizzano i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse tramite tali portali.

 

AUMENTO PRELIEVO UNICO ERARIALE SUI GIOCHI

La misura del PREU relativo:

  • agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot), è aumentata dal 17,50% al 19% delle somme giocate;
  • agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VTL) è aumentata dal 5,50% al 6% delle somme giocate.

RIDETERMINAZIONE BASE ACE

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio è calcolata con riferimento all’incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010.

Analogamente per i soggetti IRPEF l’agevolazione ACE:

  • per il 2016 rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010;
  • dal 2017 al 2019 rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12 del quinto periodo d’imposta precedente a quello per il quale va determinata l’ACE.
  • Dal 2020 sarà applicata di fatto la predetta modalità riferita ai soggetti IRES.
È prevista la rideterminazione dell’acconto IRES 2017 considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

 

PIGNORAMENTI IMMOBILIARI

In base alla nuova disposizione l’Agente della riscossione non può attivare la procedura espropriativa immobiliare di cui all’art. 76, DPR n. 602/73 nel caso in cui i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall’abitazione principale, non siano superiori a € 120.000.

 

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

L’aumento delle aliquote IVA è “rivisto” come segue:

  • l’aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
  • l’aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

 

RECLAMO E MEDIAZIONE

È disposto l’aumento da € 20.000 a € 50.000 del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92.

Il nuovo limite è applicabile agli atti impugnabili notificati dall’1.1.2018.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

È prevista la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.

In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora / sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, D.Lgs. n. 218/97, con riduzione a 3 del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000. Il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, va effettuato il 30.9.2017.

Va tenuto presente che:

  • per il 2017, la scadenza della seconda rata (40%), è fissata al 30.11;
  • per il 2018, la scadenza della terza rata (residuo 20%), è fissata al 30.6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.
  • Per ciascuna controversia è effettuato un separato versamento. Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata delle cartelle di cui all’art. 6, DL n. 193/2016, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest’ultima definizione.
Per ciascuna controversia entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo).

Dagli importi dovuti si scomputa quanto già versato in pendenza di giudizio nonché quanto dovuto per la definizione agevolata delle cartelle. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione perfezionata da un coobbligato “giova” in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

 

MODIFICHE AGEVOLAZIONE “PATENT BOX”

È previsto che non è più possibile beneficiare dell’agevolazione “Patent box” relativamente ai redditi derivanti dall’utilizzo di marchi d’impresa. Contestualmente è previsto che l’agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto “di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente” beni agevolabili.

Le nuove disposizioni sono applicabili:

  • per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali l’opzione per l’agevolazione è esercitata dall’1.1.2017;
  • per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 3° periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente all’opzione per l’agevolazione esercitata dall’1.1.2017.
Sono applicabili le precedenti disposizioni alle opzioni esercitate per i primi 2 periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2014 e comunque non oltre il 30.6.2021.

 

START UP INNOVATIVA

Relativamente alle disposizioni che disciplinano le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative (art. 25 e seguenti DL 179/2012) viene variata la terminologia per cui l’espressione “start-up innovativa” è sostituita con “PMI”.

Inoltre, le specifiche disposizioni in materia di lavoro subordinato stabilite per queste imprese (art. 28 DL 179/2012) trovano applicazione per il periodo di 5 anni (no più 4 anni come in precedenza) dalla data di loro costituzione.

 

RISERVE IRI ALL’USCITA DEL REGIME

È previsto che in caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore / collaboratori / soci. In tal caso è riconosciuto un credito d’imposta pari al 24%.

 

LA LEGGE FINANZIARIA 2017

N. 232 DEL 11.12.2016

 

La Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2017) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21.12.2016 ed in vigore a decorrere dal 01/01/2017, contiene numerose disposizioni di carattere fiscale. La norma si compone di 1 solo articolo e di ben 638 commi.

Di seguito portiamo alla Vostra attenzione le principali novità:

PROROGA DETRAZIONE 50% E 65%

È confermata, con la modifica dell’art. 16, DL n. 63/2013, la proroga fino al 2017 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR, alle condizioni previste per il 2016 (50% della spesa di importo massimo pari a € 96.000) ed è rivista la detrazione per gli interventi in zone sismiche.

Con analoga modifica dell’art. 14 del citato DL n. 63/2013 è disposta la proroga fino al 2017 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, alle condizioni previste per il 2016 (detrazione nella misura del 65%).

Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali

È confermato che, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione in esame è stata estesa alle spese sostenute fino al 2021.

Inoltre, con il nuovo comma 2-quater del citato art. 14, è previsto che per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:

  • 70% per gli interventi che interessano “l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
  • 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015.Le detrazioni di cui al citato comma 2-quater:
  • Al fine di verificare la sussistenza delle suddette condizioni è richiesta l’asseverazione da parte di un professionista abilitato mediante l’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE), la cui non veridicità comporta la decadenza dal beneficio.
  • sono calcolate su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 40.000 per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio;
  • sono usufruibili, ai sensi del nuovo comma 2-septies, anche dagli IACP, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.Sisma bonus
  • È confermata la modifica del comma 1-bis dell’art. 16, DL n. 63/2013, con la quale è rivista la detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. In particolare è disposto che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 e con procedure autorizzatorie iniziate dopo l’1.1.2017, relative ad edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) riferite a costruzioni abitative e ad attività produttive, è riconosciuta una detrazione del 50% fino ad un ammontare delle stesse non superiore a € 96.000 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
  • Per gli interventi in esame, il nuovo comma 2-sexies consente di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero a soggetti privati, con la possibilità di cedere successivamente tale credito.
Il nuovo comma 1-ter del citato art. 16, estende la detrazione in esame anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3.

Con il nuovo comma 1-quater è inoltre disposto che, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai citati commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

  • a una classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70%;
  • a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’80%.
  • Qualora tali interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è ulteriormente aumentata al 75% (una classe di rischio inferiore) e all’85% (due classi di rischio inferiori), su un ammontare massimo di spesa pari a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Anche in tali casi, è prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero a soggetti privati con la possibilità di cedere successivamente tale credito.
Il nuovo comma 1-sexies dispone infine che, a decorrere dall’1.1.2017, tra le spese detraibili in esame rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica.

Cumulabilità

È confermato che le detrazioni di cui ai citati commi da 1-bis a 1-sexies non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

 

BONUS mobili ed elettrodomestici

È confermato che la detrazione IRPEF prevista per i soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di € 10.000) è ora riconosciuta:

  • limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2016;
  • per le spese sostenute nel 2017.

Come in passato, la detrazione è fruibile in 10 quote costanti e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

 

BONUS riqualificazione alberghi

È confermato il riconoscimento, anche per il 2017 e 2018, del credito d’imposta a favore delle strutture alberghiere nella misura del 65% delle spese sostenute

“a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2” (recupero patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili ed elettrodomestici).

 

Tra i possibili beneficiari del credito rientrano ora anche le strutture che svolgono attività agrituristica.

Il credito è ripartito in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Entro l’1.3.2017 il MIBACT provvederà ad aggiornare il Decreto contenente le disposizioni attuative del bonus in esame.

 

PROROGA “MAXI – AMMORTAMENTI”

È confermata la proroga della possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

Sono esclusi dall’agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis).

Per il calcolo dell’acconto IRPEF / IRES 2017 è necessario rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 40% dell’ammortamento / canoni di leasing.

 

“IPER – AMMORTAMENTI”

È confermato che a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nell’Allegato A, entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), il costo di acquisizione è incrementato del 150%.

Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all’Allegato B, il costo di acquisizione è aumentato del 40%.

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

  • possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui agli Allegati A / B;
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.Allegato A – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese SECONDO IL MODELLO “Industria 4.0”
  • Per il calcolo dell’acconto IRPEF / IRES 2017 è necessario rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 150%-40% dell’ammortamento / canoni di leasing.
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
·    macchine utensili per asportazione;

·    macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;

·    macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;

·    macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;

·    macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;

·    macchine per il confezionamento e l’imballaggio;

·    macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);

·    robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;

·    macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;

·    macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;

·    macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);

·    magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

–     controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

–     interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

–     integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

–     interfaccia uomo macchina semplici e intuitive;

–     rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

–     sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

–     monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

–     caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);

·    dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;

·    filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività’ di macchine e impianti.

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
·    sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

·    altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

·    sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

·    dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;

·    sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti ( ad esempio RFID – Radio Frequency Identification);

·    sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

·    strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

·    componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

·    filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività’ di macchine e impianti.

Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”
·    banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);

·    sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;

·    dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;

·    interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

 

 

Allegato B – Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”

·    Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti cha garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);

·    software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

CREDITO RICERCA & SVILUPPO

È confermata l’estensione fino al 2020 (in precedenza riguardava il periodo 2015-2019) del credito d’imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa.

Il credito è riconosciuto a condizione che:

  • le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
  • si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente. Il credito è infatti riconosciuto, fino all’importo massimo annuo di € 20 milioni (in precedenza € 5 milioni), nelle seguenti misure.
Credito d’imposta spettante Tipologia di spesa
50% della spesa incrementale

(in precedenza 25%)

Strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali
50% della spesa incrementale Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) e contratti di ricerca stipulati con Università / Enti e organismi di ricerca / altre imprese

 

Viene quindi eliminata la distinzione tra spese sostenute in beni strumentali per le quali era previsto un credito d’imposta pari al 25% della spesa incrementale e quelle sostenute per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) per le quali il credito d’imposta era pari al 50% della spesa incrementale.

Il credito può essere utilizzato in compensazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi”.

Le nuove disposizioni, ad esclusione di quelle di cui al citato comma 8, ”hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”.

 

CONTABILITà SEMPLIFICATA “PER CASSA”

È confermata la modifica del comma 1 dell’art. 66, TUIR con la quale, a decorrere dall’1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello di competenza.

In particolare, il reddito d’impresa è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.

A tale importo vanno aggiunti:

  • l’autoconsumo personale / familiare dell’imprenditore di cui all’art. 57, TUIR;
  • i redditi immobiliari di cui all’art. 90, comma 1, TUIR;
  • le plusvalenze di cui all’art. 86, TUIR;
  • le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR;
  • e sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all’art. 101, TUIR.
Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali.

Va inoltre evidenziato che il reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridottodell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del redditonon assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.

In sede di approvazione è stato “ripristinato” il riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 110, TUIR e pertanto anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime in esame ai fini della determinazione del costo dei beni e del valore normale dei beni / servizi va fatto riferimento alle regole ordinarie.

Con l’aggiunta all’art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 1-bis per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.

Limite ricavi contabilità semplificata

È confermato il limite di ricavi, fissato dall’art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata.

 

Attività Limite
Prestazioni di servizi € 400.000
Altre attività € 700.000

A tal fine va fatto riferimento ai ricavi percepiti in un anno intero / conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario.

I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute indicando per ciascun incasso / spesa:

  • il relativo importo;
  • le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
  • gli estremi della fattura / altro documento emesso.
Nei citati registri vanno altresì annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti positivi / negativi di reddito.

I registri IVA sostituiscono i citati registri (Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l’incasso / pagamento non sia avvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi / pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti o costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d’imposta in cui sono incassati / pagati, indicando il documento già registrato ai fini IVA.

Previa opzione vincolante per almeno un triennio, il contribuente può tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento.

Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2017. Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative.

Opzione regime ordinario

È confermata la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria). L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

 

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL’AMBITO DELLE VENDITE GIUDIZIARIE

È confermata la modifica dell’art. 16, DL n. 18/2016, in base alla quale:

  • è aumentato a 5 anni (in luogo degli attuali 2) il termine entro cui, nell’ambito di atti e provvedimenti, concernenti il trasferimento della proprietà / diritti reali su beni immobili, emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, l’acquirente deve dichiarare di trasferirli al fine di beneficiare delle imposte di registro / ipocatastali nella misura di € 200;
  • è aumentato ad un quinquennio (in luogo dell’attuale biennio) il termine per cui, in mancanza di ritrasferimento, le imposte di registro / ipocatastali sono dovute nella misura ordinaria con la sanzione del 30% oltre agli interessi di mora.
  • Le disposizioni in esame hanno effetto per gli atti emessi fino al 30.6.2017.

 

VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI

In sede di approvazione con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 25-ter, DPR n. 600/73, è previsto che le ritenute alla fonte (4%) operate da un condominio, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto / opere / servizi, effettuate nell’esercizio d’impresa, vanno versate quando il relativo ammontare “raggiunge” l’importo di € 500.

Il condominio ove non sia raggiunto il predetto limite è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.6 / 20.12 di ogni anno.

 

Con l’aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 25-ter, è previsto che il pagamento dei suddetti corrispettivi va effettuato dal condominio tramite c/c bancario / postale allo stesso intestato o secondo altre modalità stabilite dal MEF tali da garantire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (da € 250 a € 2.000).

 

DEDUCIBILITA’ CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

È incrementato a € 5.164,57 il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine. Prima della modifica in esame, il limite di rilevanza fiscale per il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio.

Resta fermo a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio il limite di rilevanza fiscale per l’acquisto / leasing di autovetture.

 

RIDUZIONE CANONE RAI

È confermata per il 2017 la riduzione del canone di abbonamento per uso privato a € 90 (in precedenza € 100).

 

LIMITE PROVENTI REGIME FORFETARIO LEGGE N. 398/91

Come noto, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti possono optare per il regime forfetario di determinazione del reddito e dell’IVA previsto dalla Legge n. 398/91.

In sede di approvazione è stato aumentato a € 400.000 (in precedenza € 250.000) il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale da rispettare per l’accesso al citato regime forfetario.

 

PROROGA “SABATINI-TER”

È confermata la proroga al 31.12.2018 dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” prevista dall’art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l’erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole / medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

 

TRANSAZIONE FISCALE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

In sede di approvazione è stato riscritto l’art. 182-ter, RD n. 267/42 che ora riguarda il “Trattamento dei crediti tributari e contributivi” (precedentemente rubricato “Transazione fiscale”).

L’intervento del Legislatore è collegabile alla sentenza della Corte di Giustizia UE 7.4.2016, causa C-546/14 che ha sancito la compatibilità con le disposizioni comunitarie della possibilità da parte di un’impresa in difficoltà finanziaria di presentare una domanda di concordato preventivo proponendo il pagamento parziale del debito IVA.

Nel nuovo testo dell’articolo in esame non è più prevista la limitazione all’operatività della falcidia dell’IVA. A tal fine il piano proposto dal debitore deve prevedere la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni / diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come indicato nella relazione redatta da un professionista indipendente.

 

PREMI PRODUTTIVITà e welfare aziendale

È (ri)confermata l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa:

  • su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 (in precedenza € 2.000).
Tale limite è aumentato fino a € 4.000 (in precedenza € 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
  • con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000 (in precedenza € 50.000).Con l’aggiunta del comma 184-bis alla Finanziaria 2016 è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all’imposta sostitutiva in esame:
  • Inoltre è previsto che le somme e i valori di cui all’art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione / uso / comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva (10%), anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.
  • i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 5.164,57;
  • i contributi di assistenza sanitaria di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 3.615,20;
  • il valore delle azioni di cui all’art. 51, comma 2, lett. g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedente il limite di € 2.065,83.
  • All’art. 51, comma 2, è stata infine aggiunta la nuova lett. f-quater) in base alla quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, … o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”.

 

RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS

È confermata dal 2017 la riduzione al 25% dell’aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

 

PREMIO NASCITE

È confermato il riconoscimento dal 2017 di un premio alla nascita / adozione di un minore pari a € 800. Lo stesso:

  • non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
  • è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall’INPS in un’unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell’adozione.

 

BUONO NIDO

È confermato con riferimento ai nati dall’1.1.2016 il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico / privato, di un buono di € 1.000 a base annua e parametrato a 11 mensilità.

In sede di approvazione il bonus in esame è stato esteso anche alle forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il buono è corrisposto dall’INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che attesti l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche / private.

 

“LOTTERIA DEGLI SCONTRINI”

È confermato che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2018, i “privati” che acquistano beni / servizi presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti con una lotteria nazionale, comunicando il proprio codice fiscale all’esercente stesso che lo riporterà nello scontrino / ricevuta fiscale.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli acquisti “privati” certificati da fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente dall’esercente all’Agenzia delle Entrate.

 

NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

È confermata l’introduzione a decorrere dall’1.1.2017 dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) nella misura fissa del 24% così come previsto per l’IRES in capo alle società di capitali. L’imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile alle imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria. In particolare:

  • il reddito prodotto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione “separata” con l’aliquota del 24%;
  • le somme che l’imprenditore / collaboratore familiare / socio preleva dall’impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d’impresa “nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi”.
L’opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.

Va evidenziato che:

  • le eventuali perdite maturate in regime IRI (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell’imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi;
  • le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dei redditi considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse;
  • le somme prelevate dall’imprenditore / socio costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini reddituali;
  • si considerano distribuite per prima le riserve formate antecedentemente l’ingresso nel regime IRI.Srl trasparenti
  • Con l’aggiunta del nuovo comma 2-bis all’art. 116, TUIR, è previsto che l’opzione per il regime IRI può essere esercitata anche dalle srl trasparenti.
  • Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all’IVS.

 

RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE

È confermata la riduzione al 2,3% dell’aliquota applicabile per il 2017 ai fini della determinazione del rendimento nozionale (c.d. deduzione ACE). A partire dal 2018 l’aliquota è fissata al 2,7%.

 

Ai fini della determinazione dell’acconto 2017 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe ottenuta applicando l’aliquota del 2,3%.

Per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, già dal 2016, è confermato che la determinazione dell’agevolazione ACE va individuata con le regole applicabili dalle società di capitali, ossia in base all’incremento netto del patrimonio.

Per tali soggetti è comunque previsto che, al fine della determinazione dell’agevolazione ACE, va considerata anche la differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la riproposizione della possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;È fissato al 30.6.2017 il termine entro il quale provvedere:
  • alla data dell’1.1.2017, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

  • 16% per i beni ammortizzabili;
  • 12% per i beni non ammortizzabili.Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
  • Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
  • In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

 

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE IN SOCIETà SEMPLICE

È confermata la (ri)apertura dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. L’agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dall’1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa le società di persone / capitali che assegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

  • nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
  • il rimanente 40% entro il 16.6.2018.
Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.9.2017 si trasformano in società semplici.

 

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

È (ri)proposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione:

  • è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2016;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2017;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
  • nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
  • il rimanente 40% entro il 16.6.2018.
  • L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

note di variazione procedure concorsuali / esecutive individuali

È confermata la modifica dell’art. 26, DPR n. 633/72 relativamente all’emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali / accordi di ristrutturazione dei debiti omologati / piani attestati pubblicati sul Registro delle Imprese.

In particolare, per effetto dell’abrogazione dei commi 4, 6 e 11 e del secondo periodo del comma 5, introdotti dalla Finanziaria 2016, la disciplina delle note di variazione nell’ambito di procedure concorsuali viene ricondotta alla disciplina contenuta nel comma 2, con la conseguenza che non è più previsto:

  • la possibilità di emissione della stessa a partire dalla data in cui l’acquirente / committente è assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere emessa soltanto alla chiusura della procedura;
  • l’esonero, per l’acquirente / committente, di registrazione della nota di credito ricevuta.
Di fatto, le disposizioni “di favore” previste dalla Finanziaria 2016 non troveranno applicazione, posto che le stesse dovevano entrare in vigore dalle procedure concorsuali aperte dal 2017.

 

detrazione irpef frequenza scolastica

In sede di approvazione è stato rivisto l’aumento, previsto nel testo originario del Ddl, del limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le spese di frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, che ora risulta pari a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 per il 2019.

 

school bonus

Come noto, a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, è riconosciuto uno specifico credito d’imposta, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento delle strutture esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

In merito alle modalità di versamento di tali erogazioni, l’art. 1, comma 148, Legge n. 107/2015, prevede che:

“il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’istruzione … di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad un apposito fondo … per l’erogazione alle scuole beneficiarie”.

Ora in sede approvazione, con l’aggiunta del nuovo comma 148-bis al citato art. 1, è previsto che:

  • in deroga al citato comma 148, le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie sono effettuate sul c/c bancario / postale intestato alle scuole, con sistemi di pagamento tracciabili;
  • le scuole paritarie beneficiare sono tenute a comunicare mensilmente al MIUR l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché a “rendere noto” il medesimo ammontare, la relativa destinazione e il relativo utilizzo, tramite il proprio sito Internet e sul portale telematico del MIUR;
  • le scuole paritarie sono tenute altresì, a versare, entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali, un ammontare pari al 10% delle risorse all’apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l’erogazione alle scuole beneficiare.

 

rifinanziamento bonus cultura 18enni e bonus strumenti musicali

È confermata anche per il 2017 la concessione del c.d. “Bonus cultura”, usufruibile per fini culturali, dai soggetti che compiono 18 anni. In sede di approvazione è stato previsto che la Carta elettronica può essere utilizzata anche:

  • per l’acquisto di musica registrata;
  • per l’acquisto di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

In sede di approvazione è stato riproposto anche nel 2017 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

soppressione aumento aliquote iva 2017

È confermato, con la modifica dell’art. 1, comma 718, lett. a), Finanziaria 2015, il differimento dell’aumento dell’aliquota IVA del 10% di 3 punti percentuali (13%) all’1.1.2018. Con la modifica della lett. b) del citato art. 1, è previsto l’aumento dell’aliquota IVA del 22% di 3 punti percentuali (25%) dall’1.1.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali (25,9%) dall’1.1.2019.

In pratica per il 2017 le aliquote IVA sono confermate nella misura del 4%, 5%, 10% e 22%

 

 

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2016

Il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA oltre ad essere riportato all’anno successivo e scomputato dalle relative liquidazioni periodiche, può essere riportato all’anno successivo ed utilizzato in compensazione.

L’utilizzo del credito può essere di tipo verticale o orizzontale.

 

 

Utilizzo verticale Il credito compensa un debito della stessa imposta (ad esempio, IVA con IVA).
Utilizzo orizzontale Il credito compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti.

 

 

A seconda dell’ammontare del credito IVA 2016 utilizzato possono verificarsi le seguenti fattispecie (le limitazioni non sono riferite all’importo del credito risultante dalla dichiarazione annuale ma all’utilizzo dello stesso).

Utilizzo fino a € 5.000  

·    Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;

·    devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali;

·    non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.

 

 

 

 

 

 

Utilizzo fino a

€ 15.000

·    La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell’istanza trimestrale);

·    è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);

·    il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

Utilizzo superiore a

€ 15.000

·    La dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

 

RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2016

Il rimborso del credito IVA annuale spetta in presenza di almeno 1 dei seguenti requisiti:

  • aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
  • operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate:
  • acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
  • prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
  • soggetti non residenti.
Il credito IVA deve essere superiore a € 2.582,28. Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo;

Il credito può essere richiesto a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti:

  • in caso di cessazione dell’attività;
  • ovvero
  • per il minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali del triennio.
Ai produttori è concesso il rimborso il credito dell’IVA c.d. “teorica”.

Si evidenzia inoltre che i soggetti che, dal 2017, adottano il regime forfetario possono richiedere il rimborso del credito IVA risultante dal mod. IVA 2017 relativo al 2016, ultimo anno in cui l’imposta è stata applicata con le modalità ordinarie.

Se le dichiarazioni degli ultimi 3 anni presentano un credito, ancorché di importo inferiore a € 2.582,28, è possibile richiedere il rimborso limitatamente al minor credito IVA risultante dalle dichiarazioni annuali relative al triennio, per la parte non chiesta già a rimborso / non compensata nel mod. F24.

Qualora non sia richiesto a rimborso l’intero ammontare spettante, l’importo residuo, sempreché non utilizzato in compensazione nel mod. F24, concorre a formare la base di riferimento per il triennio successivo.

Conseguentemente, se i modd. IVA 2015 – 2016 – 2017 presentano un credito, è possibile richiedere il rimborso in misura corrispondente al minore degli importi relativi a tale triennio considerati al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.

L’ammontare del credito richiesto a rimborso e l’affidabilità del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria si riflettono sulla necessità di prestare un’apposita garanzia.

Rimborso fino a € 30.000

Il Decreto Collegato alla Finanziaria 2017 ha aumentato da € 15.000 a € 30.000, il limite fino al quale non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA.

 

Rimborso superiore a € 30.000 erogabile senza garanzia

Il rimborso di importo superiore a € 30.000, richiesto da un soggetto non a rischio”, è erogato alternativamente:

  • previa prestazione di garanzia;
  • ovvero
  • senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e “allegando” alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva. Per il rimborso di importo superiore a € 30.000 da parte di un soggetto “a rischio”, è necessario prestare apposita garanzia. Un soggetto è considerato a “rischio” verificandosi le seguenti condizioni:
  • Rimborso superiore a € 30.000 erogabile con garanzia
  1. esercizio dell’attività d’impresa da meno di 2 anni;
  2. notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
  • 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
  • 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
  • 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000.
  1. presentazione della dichiarazione a rimborso priva del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  2. richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell’attività. La garanzia deve avere una durata di 3 anni dall’erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l’accertamento e può essere costituita da:
  3. Caratteristiche della garanzia
  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
  • fideiussione rilasciata da una banca o un’impresa commerciale ritenuta affidabile da parte dell’Amministrazione finanziaria;
  • polizza fideiussoria rilasciata da un’assicurazione.Il rimborso del credito IVA annuale è effettuato, in conto fiscale, tramite:
  • Modalità di erogazione del rimborso
  • la procedura ordinaria, dal competente Ufficio, entro 3 mesi dalla richiesta. In tal caso il rimborso è erogato dall’Agente della riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate;
  • la procedura semplificata, direttamente dall’Agente della riscossione, nel limite massimo di € 700.000 ovvero € 1.000.000, per i subappaltatori nel settore edile aventi un volume d’affari 2016 costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

È prevista altresì l’erogazione del rimborso in via prioritaria, ossia entro 3 mesi dalla richiesta, nei confronti di alcune categorie di soggetti. In particolare ciò è consentito, ad esempio:

  • ai subappaltatori operanti nel settore edile che effettuano prestazioni di servizi con applicazione del reverse charge;
  • ai soggetti che hanno effettuato operazioni con applicazione dello split payment).

 

COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017

LEGGE 225 DEL 01.12.2016

 

 

La Legge n. 225 del 1.12.2016, di conversione del DL n. 193/2016, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, ha apportato una serie di modifiche al testo originario del Decreto, tra cui l’introduzione del “pacchetto” semplificazioni, di seguito sintetizzate.

 

INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE”

 

Con il Decreto Legge 193/2016 è stato abrogato l’invio annuale dello “Spesometro” e sono stati introdotti due nuovi adempimenti:

  • la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro trimestrale);
  • la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.A decorrere dal 2017 è previsto l’invio telematico trimestrale dei dati delle fatture emesse/acquisti/bollette doganali/note di variazione. L’invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:
  • dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile / aliquota applicata / imposta;
  • tipologia dell’operazione.

e va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Solo per l’anno 2017 l’invio sarà semestrale.

 

Riepiloghiamo di seguito il dettaglio delle scadenze per l’invio telematico:

Tipo di comunicazione 1° anno di applicazione (2017) A regime
Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute

(art. 21 D.L. 78/2010)

1° semestre entro il 16 settembre 2017

2° semestre entro febbraio 2018

1° trimestre entro 31 maggio

2° trimestre entro 16 settembre

3° trimestre entro 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

 

SANZIONI

In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

 

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA

È confermata l’introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017, l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali).

L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari). In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.

Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.

Riepiloghiamo di seguito il dettaglio delle scadenze per l’invio telematico:

Tipo di comunicazione 1° anno di applicazione (2017) A regime
Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche IVA

(art. 21-bis D.L. 78/2010)

1° trimestre entro 31 maggio

2° trimestre entro 16 settembre

3° trimestre entro 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

1° trimestre entro 31 maggio

2° trimestre entro 16 settembre

3° trimestre entro 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

 

SANZIONI

L’omessa / errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 500 a € 2.000.

La sanzione è ridotta a € 250 / 1.000 se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

 

CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE

 

Dal 1.1.2018, le fatture relative alle cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di IVA superiore a € 154,94) a turisti domiciliati / residenti in Stati extraUE destinati all’uso personale / familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori dell’UE di cui all’art. 38-quater, DPR n. 633/72, vanno emesse in modalità elettronica. È demandata all’Agenzia delle Dogane / Entrate l’individuazione di modalità e contenuti semplificati di fatturazione.

È stata soppressa la disposizione di cui all’art. 1, comma 368, Finanziaria 2016, che prevede(va) il rimborso dell’IVA ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all’Albo ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/93.

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

 

DICHIARAZIONE IVA / REDDITI / IRAP / MOD. 770

È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98, la revisione della disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

In particolare il nuovo comma 8 prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 entro il termine previsto per l’accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 per correggere errori / omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d’imposta o un maggior / minor credito. Di fatto viene eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l’accertamento).

 

SCOMPUTO RITENUTE D’ACCONTO

In sede di conversione, è stata riscritta la lett. c) del comma 1 dell’art. 22, TUIR, al fine di meglio definire il periodo d’imposta di scomputo delle ritenute a titolo d’acconto subite sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e di quelli tassati separatamente. In particolare lo scomputo da parte del contribuente va così effettuato.

Ritenute Scomputo
Operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi prima della

presentazione della dichiarazione dei redditi

  • Dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi

ovvero

  • dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono operate
Operate dopo la presentazione della

dichiarazione dei redditi

Dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono operate

 

 

RITENUTE AGENTI / RAPPRESENTANTI

Relativamente alle ritenute a titolo di acconto operate su provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, commisurate al 50% – 20%, per effetto della modifica dell’art. 25-bis, comma 3, DPR n. 600/73, è previsto lo scomputo:

  • dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi, a condizione che sia stata operata prima della presentazione della dichiarazione (possibilità già prevista);

ovvero

  • dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è stata operata (nuova possibilità). Qualora la ritenuta sia operata successivamente alla presentazione della dichiarazione, rimane confermato lo scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata operata.

 

RIAPERTURA “VOLUNTARY DISCLOSURE”

È confermata, con l’introduzione del nuovo art. 5-octies, DL n. 167/90, la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “voluntary disclosure” applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017.

La procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:

  • non abbia già presentato in precedenza l’istanza, anche per interposta persona;
  • non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione della procedura in esame.

L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati entro il 30.9.2017.

 

NUOVI “STUDI DI SETTORE”

Al fine di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, il MEF individua indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.

Contestualmente, vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’art. 62bis, DL n. 331/93 e ai parametri di cui all’art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95.

Ciò va collegato con la “nuova” finalità affidata agli studi di settore (da strumento di accertamento a strumento di compliance) illustrata dall’Agenzia delle Entrate nel mese di settembre.

 

 “PACCHETTO” SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Presunzione accrediti / prelevamenti lavoratori autonomi / imprese

Con la modifica dell’art. 32, DPR n. 600/73 è previsto che, con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili.

Va inoltre evidenziato che è stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (merita evidenziare che la presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 7.10.2014, n. 228).

 

Spese sostenute dal committente a favore del professionista

Con la modifica dell’art. 54, comma 5, TUIR è previsto che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo che ne usufruisce.

La disposizione in esame è applicabile a decorrere dal 2017.

 

Notifica avvisi / atti e cartelle di pagamento

Con l’integrazione dell’art. 60, DPR n. 600/73, è prevista la possibilità, da parte dell’Ufficio, di effettuare a mezzo PEC, con invio all’indirizzo risultante dall’Indice INI – PEC, la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditte individuali / società / lavoratori autonomi iscritti in Albi / elenchi.

La notifica si intende perfezionata:

  • per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell’avvenuta spedizione del messaggio;
  • per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all’Ufficio.
  • Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell’Indice INI-PEC, la notifica può essere effettuata, a coloro che ne facciano richiesta:
  • all’indirizzo di PEC di cui sono intestatari;
  • all’indirizzo PEC di uno dei soggetti di cui all’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 (avvocati, consulenti del lavoro, ecc.);
  • all’indirizzo PEC del coniuge / parente o affine entro il 4° grado specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto dell’interessato. Relativamente alle cartelle di pagamento è specificato che la notifica tramite PEC nei confronti di ditte individuali / società / lavoratori autonomi iscritti in Albi / elenchi va effettuata all’indirizzo risultante dall’indice INI-PEC. Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell’Indice INI-PEC la notifica è effettuata all’indirizzo dichiarato all’atto della relativa richiesta. Anche la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali può essere effettuata a mezzo PEC. Tale disposizione si applica alle notifiche effettuate dall’1.7.2017. Nuovo termine consegna certificazione unica   Con la modifica dell’art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che:
  • Irpef / Ires / Irap
  • Nuovi termini versamenti imposte
  • È differito al 31.3 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il termine di consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d’imposta. Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.
  • Le notifiche di atti / cartelle effettuate nel periodo 1.6 – 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) effettuate con modalità diverse dalla PEC sono rinnovate mediante invio all’indirizzo PEC del destinatario; i termini di impugnazione degli stessi decorrono dalla data di rinnovazione della notifica.
  • Le disposizioni in esame si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dall’1.7.2017. Per gli atti notificati fino al 30.6.2017 sono applicabili le disposizioni previgenti.
  • il versamento del saldo IRPEF / IRAP da parte di persone fisiche / società di persone / società semplici, va effettuato entro il 30.6 (in precedenza, 16.6) dell’anno di presentazione della dichiarazione;
  • in caso di liquidazione / trasformazione / scissione / fusione, le società di persone / società semplici effettuano i suddetti versamenti entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
  • il versamento del saldo IRES / IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo IRES / IRAP entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

È confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40%.

Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall’1.1.2017.

 

Iva

Per effetto della modifica degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), DPR n. 542/99, il saldo IVA va versato entro il 16.3 di ciascun anno ovvero il 30.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione (in precedenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione unificata) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese / frazione di mese successivo alla predetta data.

 

Versamenti modello F24 soggetti privati

Per i soggetti privati è soppresso l’obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a euro 1.000 mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati.

Di conseguenza, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento anche con il mod. F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale (≤ € 1.000 o > € 1.000).

 

Cessazione partite iva inattive

È riscritta la disciplina relativa alle modalità di cessazione d’ufficio delle partite IVA “inattive” da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ora, in base al nuovo comma 15-quinquies dell’art. 35, DPR n. 633/72 è previsto che la stessa Agenzia, procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, in base ai dati e agli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa / lavoro autonomo.

I criteri / modalità di applicazione della disposizione in esame, compresa la comunicazione preventiva al contribuente, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Omessa comunicazione cessazione attività

È stata soppressa la sanzione da € 500 a € 2.000 prevista dal comma 6 dell’art. 5, D.Lgs. n. 471/97, applicabile in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività.

 

 

RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Legge 49 del 20.04.2017

La Legge n. 49 del 20.04.2017, di conversione del Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizione in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti” ha voluto abrogare le disposizioni in materia di lavoro accessorio, nonché intervenire in merito alla responsabilità solidale negli appalti.

Dal 17.03.2017 (data di entrata in vigore del D.L. 25/2017) committenti e appaltatori sono di nuovo sullo stesso piano nei confronti dei lavoratori che vantino diritti non riconosciuti per i lavoro prestato in un appalto (mancato pagamento di paghe, contributi, ecc.): in sostanza i lavoratori possono immediatamente far causa al committente, invece che all’appaltatore, cosa restata impossibile fino al 16 marzo (occorreva prima chiamare in giudizio l’appaltatore e solamente se non c’era soddisfacimento della pretesa si poteva denunciare il committente).

 

 

APPALTI

In relazione alla responsabilità solidale negli appalti, il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, (ora Legge 49/2017) modifica l’articolo 29, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003 sopprimendo parte del primo periodo e gli interi secondo, terzo e quarto periodo.

In particolare, il nuovo comma 2 risulta essere il seguente:

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.

 

Pertanto, il committente è obbligato in solido:

  • con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori,
  • entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di appalto,

a corrispondere ai lavoratori

    • i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
    • i contributi previdenziali
  • i premi assicurativi Rispetto alla versione in vigore sino al 16 marzo 2017, rimane invariato l’impianto generale della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore ed eventuali subappaltatori per crediti retributivi e previdenziali/assistenziali, tuttavia vengono meno tutte quelle previsioni introdotte nel tempo per “alleggerire” la posizione del committente.In particolare viene meno:• il beneficio a favore del committente della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori. Con l’introduzione da parte della Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore, il legislatore aveva previsto una sorta di gerarchia tra i soggetti potenzialmente “aggredibili” dal lavoratore per retribuzione e contributi.  

 

  • Resta confermato che il committente che in virtù della responsabilità solidale effettui nei confronti dei lavoratori il pagamento relativo ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta.
  • In particolare, l’azione esecutiva del lavoratore poteva essere avanzata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo che fosse stata provata “l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore” e degli eventuali subappaltatori inadempienti. Ora con l’abrogazione della predetta norma viene ristabilita la responsabilità solidale piena del committente con l’appaltatore e con ciascun eventuale subappaltatore.
  • • la possibilità, per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti che potessero “liberare” il committente dalla responsabilità solidale;
  • dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.